STATUTO

Erasmus Student Network Siena GES - ETS

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione, sede, durata

  1. È costituita, a norma del codice civile, del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche, un’associazione studentesca denominata Erasmus Student Network Siena Gruppo Erasmus Siena - Ente del Terzo Settore, in forma abbreviata ESN Siena GES - ETS;
  2. L’Associazione ha sede legale in Via Banchi di Sotto, 55 Siena. Potranno essere istituite altre sedi amministrative e/o operative. L’eventuale cambio della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria;
  3. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Finalità e scopi

  1. L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale;
  2. Persegue tutti gli obiettivi espressi negli statuti e nei regolamenti di Erasmus Student Network Italia e di Erasmus Student Network International;
  3. L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
    1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    2. formazione universitaria e post-universitaria;
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3, l’Associazione:
    1. Lavora nell’interesse dei giovani che partecipano ad un programma internazionale di scambio nel campo dell’istruzione universitaria, con l’obiettivo di favorire e migliorare l’integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l’Università degli Studi di Siena e l’Università per Stranieri di Siena e degli istituti di istruzione superiore della provincia di Siena,supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalle città;
    2. Presta opera di accoglienza, di consulenza, di inserimento sociale, di informazione e di orientamento alla vita accademica ovvero alla attività lavorativa;
    3. Organizza attività sportive, turistiche, culturali e ricreative per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale, nonché per favorire l’animazione, lo scambio, l’integrazione, il rispetto reciproco e la tolleranza tra giovani;
    4. Coinvolge gli studenti di ritorno da un programma di mobilità per una ottimizzazione dello scambio di esperienze nell’ambito delle attività dell'Associazione;
    1. Contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività informativa e di consulenza, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell’Unione Europea;
    2. Rende i giovani ed in particolare gli studenti partecipi del processo di unificazione europea e promuove la cooperazione studentesca internazionale;
    3. Stimola l’incontro tra studenti di diversa provenienza e favorisce l’inserimento degli stessi nel tessuto sociale italiano;
    4. Svolge promozione del territorio al di fuori dei confini nazionali.
  1. Per il perseguimento dei propri scopi e l’esercizio della propria attività come sopra illustrati, l’Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Essa inoltre potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all’uopo necessaria o anche solo opportuna;
  2. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;
  3. L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Entrate e Patrimonio

  1. L’Associazione dispone delle seguenti entrate:
    1. Quote di iscrizione all’Associazione;
    2. Eredità, donazioni e legati;
    3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. Contributi dell’Unione Europea e di altri enti e/o organismi nazionali ed internazionali; e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    5. Eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
    6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    7. Proventi da attività di raccolta fondi;
    8. Attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii;
    9. Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia;
    10. È fatto      esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell’Associazione;
  2. Il patrimonio dell’Associazione è posto a servizio della realizzazione degli scopi statutari. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno;
  3. È fatto esplicito divieto di distribuire il patrimonio, anche indirettamente, agli associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione o a terzi.
  4. È vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali.

Art. 4 - Rendiconto Economico Finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
 
  1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, nella figura del Tesoriere, predispone il rendiconto economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche;
  2. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato;
  3. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre

90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Garanti;

  1. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Art. 5 - Forma delle Comunicazioni associative

  1. Per tutti gli atti dell’Associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, la posta elettronica e gli altri strumenti informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum social media, etc);
  2. Il Consiglio Direttivo nel corso della prima Assemblea dell’anno sociale definisce quali sono i canali ufficiali di comunicazione dell’Associazione per l’anno in corso.

Titolo II - Organi Sociali

Art. 6 - Definizione degli organi sociali

  1. Sono organi dell'Associazione 
    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. Il Collegio dei Garanti;
    3. Il Consiglio Direttivo;
  2. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si tengono a cadenza annuale e le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Esse possono svolgersi anche in modalità telematica attraverso l’uso di apposite piattaforme informatiche.

Art.7 - L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è l’organo dell’Associazione costituito dall’insieme dei Soci che, riunendosi, dispongono delle questioni e degli adempimenti dell’Associazione stessa. Può essere Ordinaria o Straordinaria;
  2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci;
  3. L’Assemblea Ordinaria è convocata di regola almeno 1 (una) volta l’anno o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci e, oltre a poter deliberare sugli atti di ordinaria amministrazione è altresì tenuta a svolgere i seguenti compiti:
    1. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti e gli altri organi sociali;
    2. approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
    3. approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale; d. deliberare sui provvedimenti disciplinari come previsto dall’art. 20 del presente Statuto; e. deliberare sulle questioni relative alla direzione dell’Associazione, qualora esse non rientrino tra quelle direttamente ascrivibili al Consiglio Direttivo;
    4. deliberare sulle modifiche ai regolamenti interni;
    5. revocare, in caso di gravi inadempienze statutarie, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti e gli altri organi sociali;
  4. L’Assemblea Straordinaria è convocata allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un 
 

                   quarto) dei Soci o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e/o per eccezionali ragioni e può deliberare sui seguenti argomenti:

    1. proposte di modifica allo Statuto; 
    2. proposte sottoposte in via straordinaria, ivi compreso lo scioglimento dell’Associazione;
  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente tramite un avviso contenente la data, l’ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell’Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l’uso di apposite piattaforme informatiche;
  2. L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per l’elezione e la revoca degli organi sociali è richiesta la maggioranza assoluta degli intervenuti;
  3. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tramite avviso contenente la data, l’ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell’Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l’uso di apposite piattaforme informatiche;
  4. L’Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti in prima convocazione i 2/3 (due terzi) dei Soci e in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci, in terza convocazione 1/3 (un terzo) dei Soci e in quarta convocazione 1/10 (un decimo) dei Soci. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto;
  5. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto. È sufficiente che un solo socio richieda la votazione segreta affinché essa sia predisposta. Per le elezioni degli organi sociali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i Soci presenti;
  6. L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
  7. I verbali e le deliberazioni adottate dall’Assemblea devono essere conservate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione;
  8. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali Assembleari: numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche, e i votanti favorevoli, contrari e astenuti. L’Assemblea si dovrà attenere allo Statuto e al Regolamento Interno.

Art. 8 - Collegio dei Garanti

  1. Il Collegio dei Garanti è un organo interno, democratico, di vigilanza e garanzia che sostiene l’Associazione;
  2. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) Soci nominati annualmente dall’Assemblea tra gli iscritti con anzianità sociale di almeno due anni, previa candidatura degli stessi. Le candidature devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea convocata per l’elezione;
  3. Il Collegio dei Garanti ha le seguenti funzioni:
    1. Monitorare l’andamento finanziario dell’Associazione;
    2. Dirimere le controversie interne all’Associazione, se necessario;
    3. Assicurarsi che l’operato del Consiglio Direttivo sia conforme ai principi statutari.
  4. I membri del Collegio dei Garanti cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni o per revoca da parte dell’Assemblea dei Soci;
  5. Un membro del Collegio dei Garanti può presentare le proprie dimissioni con lettera motivata all’Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio Direttivo procede all’apertura delle candidature per
 

l’elezione di un nuovo membro entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo membro eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato del membro dimissionario;

  1. Qualora una posizione all’interno del Collegio dei Garanti risulti vacante, il Consiglio Direttivo procede all’apertura delle candidature per l’elezione di un nuovo membro entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo membro eletto rimane in carica fino alla scadenza dell’Anno associativo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di

5 (cinque) consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 (uno) anno ed i suoi membri sono rieleggibili;

  1. I membri del Consiglio Direttivo cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni o per revoca da parte dell’Assemblea dei Soci;
  2. Un consigliere può presentare le proprie dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che le accoglie o le rifiuta in occasione della riunione dello stesso, provvedendo ad informare l’Assemblea della propria decisione. Qualora le dimissioni siano accettate dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede all’elezione di un nuovo consigliere;
  3. Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Rappresentante Locale ed il Responsabile Web e Comunicazione. L’inserimento di altre cariche all’interno del Consiglio Direttivo può avvenire tramite delibera dell’Assemblea in seduta straordinaria;
  4. Qualora non siano eletti candidati sufficienti per ricoprire tutte le cariche del Consiglio Direttivo, questo può essere validamente costituito se composto da un minimo di 3 (tre) membri, tra i quali devono essere presenti Presidente e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo validamente costituito procede nuovamente all’apertura delle candidature per le cariche rimaste vacanti. Espletato il tentativo di apertura delle suddette candidature, nel caso in cui una o più cariche rimanessero ancora vacanti, o nel caso di dimissioni che non pregiudicano la maggioranza costituitasi di membri del Consiglio Direttivo, è riconosciuta al Consiglio Direttivo validamente costituito la facoltà di proporre per le predette cariche uno o più Soci in possesso dei requisiti di candidabilità all’Assemblea dei Soci affinché quest’ultima deliberi in merito alla loro nomina quali componenti del Consiglio Direttivo. La delibera è approvata a maggioranza assoluta degli intervenuti così come previsto per l’elezione o la revoca degli organi sociali;
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese, anche in modalità telematica. Esso delibera a maggioranza semplice, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità sociale. Tutti i Soci che ne fanno richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunione del Consiglio Direttivo;
  6. Il Consiglio Direttivo assume l’amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri di amministrazione della stessa ove non siano espressamente riservati all’Assemblea. A tal fine deve:
    1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall’Assemblea dei Soci;
    2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    3. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
    4. stipulare gli atti, i contratti e i verbali di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    5. deliberare circa l’ammissione dei Soci;
  1. proporre ai Soci la quota associativa annuale;
  2. adempiere a quanto stabilito dal regolamento interno;
  3. aprire le candidature per gli organi sociali.
  1. Il Consiglio Direttivo nomina, qualora si rendesse necessario, dei delegati scelti tra i Soci volontari, che si occupino della gestione di talune attività stabilite dallo stesso, comunque diverse da quelle di cui al comma 7 del presente articolo;
 
  1. Esso mantiene i rapporti con Erasmus Student Network Italia ed Erasmus Student Network International.

Art. 10 - Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione;
  2. Concerta con il Consiglio Direttivo le linee generali per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
  3. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
  4. Coordina tutte le attività e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  5. Si occupa della rappresentanza esterna e dei rapporti con le istituzioni;
  6. Verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
  7. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
  8. Il Presidente è la persona deputata ad effettuare operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sui conti correnti bancari accesi dall’Associazione;

Art.11 - Vicepresidente

  1. Rappresenta il tramite fra tutti i Soci e il Consiglio Direttivo, in tal senso coinvolge attivamente tutti i Soci nelle diverse attività, favorendone l’inserimento e stimolando il loro impegno e la loro partecipazione;
  2. Si occupa del reclutamento di nuovi potenziali Soci;
  3. Sostituisce il Presidente nei suoi compiti in caso d’assenza e d’impedimento di quest’ultimo.

Art. 12 - Segretario

  1. Il Segretario sovrintende l’attività organizzativa dell’Associazione;
  2. Si occupa di tenere aggiornati il libro Soci e le presenze in Assemblea;
  3. Gestisce i canali di comunicazione interna dell’Associazione e, assieme al Responsabile Web e Comunicazione, si occupa della gestione della corrispondenza indirizzata all’Associazione;
  4. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e li trasmette ai Soci tramite i canali di comunicazione dell’Associazione;
  5. Gestisce le votazioni in seno al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Tesoriere

  1. Il Tesoriere amministra tutte le entrate e il patrimonio dell’Associazione secondo le delibere degli organi competenti;
  2. Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale. Al termine del proprio mandato è tenuto a presentare il rendiconto economico finanziario dell’Associazione riportante i movimenti effettuati durante tutto il mandato come nota integrativa del rendiconto economico finanziario;
  3. Insieme al Presidente, ha la delega ad effettuare operazioni bancarie di tipo ordinario sui conti correnti bancari dell’Associazione;
  4. Ha il compito di mantenere aggiornato il libro cassa, raccogliere e custodire le pezze giustificative originali (ricevute fiscali, scontrini, biglietti ferroviari, etc.), curare i rimborsi e tutto ciò che concerne la situazione contabile dell’Associazione.

Art. 14 - Rappresentante Locale

  1. Il Rappresentante Locale rappresentata l’Associazione presso ESN Italia ed ESN International;
 
  1. Per ottemperare al suo incarico il Rappresentante Locale è tenuto a visionare e curare tutta la corrispondenza in arrivo da queste associazioni;
  2. Coopera con il Presidente nella definizione delle linee guida dell’Associazione;
  3. Aggiorna l’Assemblea sui temi trattati e votati durante le assemblee di ESN Italia e di ESN International;
  4. In caso di mancata elezione, i suoi doveri sono demandati al Presidente.

Art. 15 - Responsabile Web e Comunicazione

  1. Il Responsabile Web e Comunicazione gestisce, cura e mantiene aggiornati i canali di comunicazione pubblica dell’Associazione;
  2. Coopera con il Segretario nella gestione della corrispondenza indirizzata all’Associazione;
  3. Cura la qualità dei materiali pubblicati sui canali promozionali intestati all’Associazione, assicurandosi che non danneggiano in alcun modo l’immagine della stessa, di ESN Italia e di ESN International.
  4. È responsabile della promozione dei partner commerciali e dell’Associazione verso terzi.

Titolo III - I Soci

Art. 16 - I Soci

  1. Possono diventare Soci di ESN Siena GES - ETS tutte le persone fisiche, mosse da spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell’Associazione e che vogliano partecipare alle attività svolte dalla stessa e che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  2. Non è fatta discriminante di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna altra natura in relazione all’ammissione delle persone nell’Associazione;
  3. Lo status di Socio non è in nessun modo collegato alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale;
  4. La qualifica di Socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte;
  5. ESN Siena GES - ETS si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma prevalentemente volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

Art. 17 - Categorie di Soci

  1. I Soci si differenziano in:
    1. Soci ordinari;
    2. Soci volontari;
    3. Soci onorari;
  2. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota associativa annuale e che prendono parte alla vita associativa in quanto partecipanti a un programma di mobilità;
  3. Sono Soci volontari coloro che versano la quota associativa annuale e prestano la loro attività in modo personale, volontario gratuito al fine di organizzare le attività e perseguire gli scopi dell’Associazione;
  4. Rivestono la qualifica di Soci onorari:
    1. coloro che abbiano partecipato all’Atto Costitutivo dell’Associazione e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari;
    2. coloro che abbiano ricoperto una carica associativa e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari o che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno;
  5. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
  6. Tutti i Soci hanno diritto di essere eletti in seno agli organi sociali, di partecipare attivamente e
 

democraticamente alla vita dell’Associazione, di prendere visione della documentazione inerente alla vita associativa;

  1. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono prendere parte alle riunioni dell’Assemblea e alle attività associative, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in seno agli organi sociali fino al pagamento della stessa;
  2. L’Anno associativo ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Art. 18 - Ammissione dei Soci

  1. Chiunque intenda aderire all’Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere gli scopi associativi e di accettare e rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione;
  2. L’ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che può accogliere o rigettare la richiesta dell’aspirante socio;
  3. L’ammissione dei Soci è subordinata all’effettuazione di un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all’Assemblea l’adozione di regolamenti su criteri da valutare durante il periodo di prova, circa l’ammissione dei Soci, integrativi rispetto al presente Statuto al fine di valutare l’effettiva partecipazione dell’aspirante socio alla vita associativa. Alla fine del periodo di prova il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione, come previsto dal precedente comma 2;
  4. L’Aspirante Socio la cui richiesta venga rigettata dal Consiglio Direttivo può richiedere che l’Assemblea si pronunci sulla mancata ammissione. La decisione dell’Assemblea è insindacabile.

Art. 19 - Perdita della qualifica di Socio

  1. La perdita della qualifica di socio può avvenire, oltre che per recesso volontario, per:
    1. morte;
    2. espulsione, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e Regolamento interno;
  2. Nei casi di cui al punto b del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo è tenuto a informare la persona dell’avvenuta perdita della qualifica di socio;
  3. Il recesso volontario deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede a notificarlo all’Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Provvedimenti disciplinari

  1. Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni della sospensione, dell’espulsione o della radiazione in relazione alla gravità dell’infrazione;
  2. I soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei casi in cui:
    1. non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    2. arrechino danni materiali o danni di immagine all’Associazione;
    3. tengano in pubblico, durante lo svolgimento di attività associative, una condotta riprovevole o che arrechi molestie ad altri soci;
    4. promuovano o svolgano, in modo diretto o indiretto, attività contrarie agli scopi e ai valori dell’Associazione;
  3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio Direttivo mediante delibera motivata. Il Collegio dei Garanti ha il diritto di emettere un parere facoltativo, non vincolante in merito. Nel caso in cui il Socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari faccia parte del Consiglio Direttivo, egli dovrà astenersi dal partecipare a qualunque votazione riguardante la sua condotta;
  4. I Soci interessati da provvedimento disciplinare potranno presentare ricorso all’Assemblea. In tal caso il Collegio dei Garanti ha il diritto di emettere un parere facoltativo, non vincolante in
 

merito e l’Assemblea è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta sull’accettazione dello stesso. La decisione dell’Assemblea è insindacabile;

  1. I Soci espulsi per aver arrecato danni materiali all’Associazione potranno, previa domanda scritta, essere riammessi a seguito del risarcimento dei danni. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo;
  2. I Soci radiati non possono essere riammessi alla vita associativa;
  3. Coloro che perdono lo status di Socio non potranno continuare a frequentare l’Associazione e a partecipare alle sue iniziative.

Titolo IV - Parte Finale

Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge. ad altri Enti del terzo settore;
  2. L’Assemblea che ratifica lo scioglimento decide sulla devoluzione del patrimonio, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i soci volontari;
  3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo;
  4. Le cause di scioglimento sono regolate dal codice di diritto civile della Repubblica Italiana.

Art. 22 - Modifiche allo Statuto

  1. Lo Statuto potrà essere modificato in sede di Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall’art. 7;
  2. I materiali preparatori riguardanti le modifiche statutarie devono essere presentati entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 23 - Norma di Rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell’Associazione saranno altresì applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti del terzo settore laddove applicabili.

About Covid-19

To all our Erasmus Family:
due to the recent COVID-19 crisis we had to stop our activities. At the moment, the mobility of people is severely limited, of course, but the Erasmus+ Program has not stopped, it adapts to the current historical moment, it treasures the results obtained so far in order to go ahead and explore new paths.

Meanwhile you can contact us whenever you want via Instagram, Facebook or email at siena@esn.it !